IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visti gli atti relativi alla costituzione e al funzionamento del senato accademico integrato di cui all'art. 16 della legge n. 168/1989 soprasegnata; Visti in particolare i pareri del consiglio di amministrazione, espressi nelle sedute del 21 maggio 1993 e del 20 settembre 1993 e le deliberazioni assunte dal senato accademico integrato nelle sedute del 25 maggio 1993 (di approvazione dello statuto) e del 16 settembre 1993 (di approvazione atti); Visto il decreto 12 agosto 1993 con il quale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10, della piu' volte citata legge n. 168/1989 il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha evidenziato e chiesto il riesame dello statuto approvato il 25 maggio 1993 per vizi di legittimita' e per vizi di merito; Considerato che il senato accademico integrato nella seduta del 16 settembre 1993 ha accolto tutti i rilievi contenuti nel decreto ministeriale 12 agosto 1993 ed ha apportato allo statuto le modificazioni conseguenti; Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto generale d'Ateneo in questione; Decreta: E' emanato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo "Statuto dell'Universita' degli studi di Bergamo" allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Bergamo, 21 settembre 1993 Il rettore: FERRI Art. 1. Natura giuridica e finalita' istituzionali 1. L'Universita' di Bergamo, istituzione pubblica dotata di personalita' giuridica che non persegue scopi di lucro, e' sede primaria di istruzione, di formazione e di ricerca scientifica a livello universitario. 2. In attuazione dell'art. 33 della Costituzione, l'Universita' ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.